La funzione attribuita in via straordinaria all’Istituto dall’articolo 15 del decreto che ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In deroga alle procedure ordinarie, produttori e importatori dovranno inviare un’autocertificazione che attesta le caratteristiche tecniche dei dpi e il rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente ROMA - L’articolo 15 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’Inail – che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile – la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dell’emergenza Coronavirus. PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004 Protezione occhi Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004 Protezione occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004 Protezione vie respiratorie Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009 Protezione vie respiratorie Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000 Protezione corpo Indumenti di protezione (DPI III cat.) UNI EN 14126:2004 Protezione mani Guanti monouso (DPI III cat.) UNI EN 420:2010 Protezione arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.) UNI EN ISO 20345:2012
Sul sito dell’Istituto sono disponibili le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie. La deroga si applica solo ai dpi funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella allegata alle istruzioni operative:
UNI EN 13688:2013
UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
UNI EN 455
UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20346:2014
La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I dpi che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Chi intende produrre, importare o immettere in commercio i dpi deve presentare la richiesta di validazione all’Inail utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, allegando i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di dpi e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.
La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it, valida per tutto il territorio nazionale. Non saranno infatti istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità. Eventuali richieste o materiali già inviati non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati di nuovo alla casella di posta elettronica dedicata, utilizzando il facsimile di autocertificazione.
Una volta terminato il periodo di emergenza, i dpi validati in attuazione del decreto 18/2020 per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
- Istruzione operativa del 19 marzo 2020
Emergenza Covid – 19. Attuazione art. 15 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale.
- Certificazione e verifica DPI Covid-19
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.


